La normativa

Direttiva

Direttiva n.968/2007-Testo coordinato-NEW

D.G.R. n.620 del 30/09/2014 - Integrazioni e modifiche in attuazione dei principi di semplificazione e snellimento delle procedure

Allegato I

Allegato II

Nuovo

Linee interpretative


Manuale utente SAC 2015


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FAQ

Hai un dubbio sulla procedura di accreditamento? consulta le nostre FAQ. Le risposte alle domande più comuni. Consulta le FAQ.

FAQ GENERALI

Che cos’è l’accreditamento?

L’accreditamento è l’atto con cui l’Amministrazione regionale riconosce l’idoneità di soggetti pubblici e privati, con sedi operative presenti sul territorio regionale e in possesso dei requisiti definiti nella direttiva approvata con DGR 968 del 29.11.2007, per realizzare azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di formazione professionale e/o di orientamento finanziati con risorse pubbliche.

L'accreditamento si configura, inoltre, come l'atto con cui l'Amministrazione riconosce l'idoneità di soggetti pubblici e privati, con sedi operative presenti sul territorio regionale e in possesso dei requisiti definiti nella direttiva di cui sopra, per chiedere l’autorizzazione a svolgere corsi privati non finanziati, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92.


Quali sono i riferimenti normativi dell’accreditamento?

Le norme di riferimento sono:

  • La legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione”, in particolare l’articolo. 17;
  • il Decreto del Ministero del Lavoro 25 maggio 2001, n. 166 concernente “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il finanziamento pubblico”;
  • l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 1° agosto 2002 sulle competenze professionali degli operatori della Formazione professionale, a completamento del processo di accreditamento;
  • l’Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000 – Allegato A concernente
  • l’Accordo Stato-Regioni del 2 agosto 2002 concernente
  • il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 29 novembre 2007 concernente requisiti per l’accreditamento in obbligo di istruzione.


Che tipo di Smart Card sono compatibili con S.AC.?

E' necessario disporre di una Smart Card rilasciata da InfoCamere o compatibile.


Ho effettuato la registrazione ma non ho ricevuto nessuna email, come posso risolvere il problema?

Nel caso in cui non si sia ricevuta la mail con i dati di accesso, verificare quanto segue:

  • non ci siano filtri anti-phishing che impediscano la visualizzazione dell' email con i dati e il link di attivazione;
  • l' e-mail non sia finita nella "Posta indesiderata" o "Spam" per configurazioni dovute al client di posta elettronica

Quali sono le finalità del nuovo sistema di accreditamento?

La revisione del nuovo processo di accreditamento dei soggetti erogatori dell’attività formativa e/o orientamento realizzata dalla Regione Lazio ha l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta formativa rendendola più aderente alle esigenze dell’utenza e del contesto socioeconomico territoriale. Il prossimo traguardo vedrà la definizione di un Sistema per la valutazione/monitoraggio dei risultati raggiunti dai soggetti accreditati


Chi non è soggetto all’accreditamento?

Non sono soggetti all’accreditamento:

  • i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il personale dipendente;
  • le aziende e gli Enti pubblici e privati per la realizzazione di attività di stage e tirocinio;
  • i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative.


Quali sono gli ambiti di accreditamento?

L’accreditamento degli Enti concerne gli ambiti di attività relativi all’orientamento e alla formazione professionale che a sua volta si articola in:

  • Obbligo formativo/Obbligo di Istruzione
  • Formazione Superiore
  • Formazione Continua


Gli organismi accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione le variazioni dei requisiti che hanno consentito l’accreditamento?

Si, l’organismo che non comunica tali variazioni è sottoposto a revoca dell’accreditamento. Infatti, qualora, durante il periodo di validità dell’accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dell’accreditamento, il soggetto è tenuto ad aggiornare tempestivamente, entro 30 giorni dall’avvenuta variazione, le relative informazioni e/o documenti mediante registrazione sul sistema telematico. La Direzione regionale competente in materia di formazione si riserva di effettuare audit a campione per la verifica della permanenza dei requisiti.


Se nella compilazione della domanda on-line di accreditamento un soggetto invia documentazione non corretta riguardante una o più sedi la sua domanda viene automaticamente scartata?

No, come definito nell’Art. 15, qualora la documentazione relativa all’Ente ed almeno una sede sia corrispondente alle richieste, la domanda verrà ritenuta idonea e verrà rigettata solo la parte di richiesta di accreditamento relativa alle sedi su cui la documentazione non è rispondente alle richieste.


Se un soggetto non ha realizzato progetti formativi finanziati dalla Regione Lazio negli ultimi 3 anni ma ha, invece, realizzato e concluso attività formative finanziate da altre istituzioni pubbliche (Ministero della Pubblica Istruzione, etc.) può richiedere l’accreditamento definitivo?

Si, può fare domanda di accreditamento dimostrando tutti i requisiti richiesti previsti dall’accreditamento definitivo e quindi anche quelli relativi alle tabelle D ed E dell’Allegato I. Inoltre, in coerenza con quanto richiesto dal’Art. 12 (“Si considera conclusa l’attività formativa e/o di orientamento per la quale il soggetto attuatore ha presentato alla Direzione regionale competente in materia di formazione il relativo rendiconto”), la conclusione delle attività dovrà essere appurabile dalla documentazione fornita al soggetto richiedente dall’istituzione pubblica finanziatrice.


Nella procedura di accreditamento delle Università chi è il titolare del processo di accreditamento?

In considerazione della complessità organizzativo-istituzionale delle Università, è consentito ad ogni singola Università di individuare al proprio interno il/i soggetto/i che richiede/ono l’accreditamento . Il soggetto titolare della procedura di accreditamento può essere quindi l'Università, la/e Facoltà oppure il/i Dipartimento/i.
Rispetto a tale scelta tutte le dichiarazioni rese relativamente ai requisiti richiesti dalla Direttiva saranno a firma rispettivamente del Rettore, del Preside di Facoltà o del Direttore di Dipartimento muniti del proprio kit per la firma digitale.


Un soggetto già accreditato ma costituito da meno di tre anni può richiedere l’accreditamento?

I soggetti già accreditati, secondo il modello adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 1510/2002 e modificato con D.G.R n. 1687/2002, e costituiti da meno di tre anni prima della data di entrata in vigore della Direttiva n. 968/2007, possono richiedere l’accreditamento in ingresso o definitivo.


Un consorzio costituito da meno di tre anni e composto da enti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva n. 968/2007 può accreditarsi?

I consorzi e le società consortili devono essere in possesso direttamente dei requisiti richiesti dalla procedura di accreditamento e pertanto devono essersi costituiti almeno tre anni prima della presentazione della domanda. I consorzi e le società consortili possono utilizzare risorse messe a disposizione dai soci attraverso apposite convenzioni. (Vedi art. 3, punto 3)


Un soggetto che, pur avendo realizzato attività formative finanziate da fondi pubblici, non possiede tutti i requisiti previsti dall’accreditamento definitivo può richiedere l’accreditamento in ingresso?

No, l’accreditamento in ingresso può essere richiesto solo da soggetti che non hanno svolto attività formative finanziate e/o cofinanziate con fondi pubblici nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento.


I soggetti di “recente costituzione” nati per trasformazione di enti costituiti da almeno tre anni quali dati del volume di affari devono documentare ?

L’accreditamento definitivo richiede un volume di affari derivato da attività di formazione e/o orientamento maggiore o uguale al 51% dell’attività complessiva, calcolato come media dei dati dei bilanci degli ultimi tre anni (art. 8, punto A, della Direttiva n. 968/2007). Gli enti di “recente costituzione” calcoleranno tale percentuale utilizzando i dati dei soggetti precedenti relativi all’esperienza pregressa cui si pongono in continuità.



Criterio capacità gestionali e risorse professionali (Tabella C)

Per quali figure professionali deve essere compilato il dossier individuale?

Il dossier individuale deve essere compilato unicamente per i cinque responsabili di presidio dei processi di produzione dei servizi di formazione e orientamento: Responsabile del processo di direzione, Responsabile dei processi di gestione economico-amministrativa, Responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni, Responsabile del processo di progettazione e Responsabile del processo di erogazione dei servizi. Il dossier individuale, una volta compilato e sottoscritto dal titolare, deve essere conservato negli uffici del soggetto formativo ed esibito per la verifica in sede di audit in loco.


E’ necessario nominare anche un responsabile della qualità oltre ai cinque responsabili di processo?

Il sistema di accreditamento della Regione Lazio attribuisce la responsabilità della gestione della qualità di tutti i processi di lavoro al Responsabile del processo di direzione, mentre ogni responsabile risponde specificamente per quanto attiene al proprio processo.


Quale documento devono compilare i docenti, i tutor e gli orientatori per l’attestazione delle loro credenziali?

I docenti, i tutor e gli orientatori, per l’attestazione delle loro credenziali, devono compilare un dettagliato curriculum vitae riportante i titoli di istruzione, le competenze e le esperienze professionali. Il curriculum vitae, una volta compilato e sottoscritto dal titolare, deve essere conservato negli uffici del soggetto formativo ed esibito per la verifica in sede di audit in loco.


Nella fase di primo rilascio dell’accreditamento a quali figure professionali è richiesto l’aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative per almeno 24 ore negli ultimi 24 mesi?

Nella fase di primo rilascio dell’accreditamento l’aggiornamento delle competenze professionali, attraverso la partecipazione ad attività formative per almeno 24 ore negli ultimi 24 mesi, è requisito indispensabile per i cinque responsabili di processo. Tale aggiornamento è altresì richiesto per i docenti, i tutor e gli orientatori che partecipano ad attività formative e di orientamento dopo l’entrata in vigore della Direttiva n. 968/07

Quanti incarichi può svolgere un responsabile di processo?

Un responsabile di processo può svolgere fino ad un massimo di tre funzioni di responsabilità (due nel caso del Responsabile del processo di direzione) e assolvere anche ad altri incarichi operativi. Nel caso del Responsabile del processo di direzione e del Responsabile del processo di erogazione dei servizi, le responsabilità e gli incarichi possono essere svolti solo all’interno di un unico soggetto formativo.



FAQ RELATIVE AI SOGGETTI AUTORIZZATI

Cosa devono fare gli Enti che vogliano realizzare corsi autorizzati ai sensi della legge regionale n. 23 del 25.2.1992 in seguito all’entrata in vigore della nuova Direttiva sull’accreditamento?

Come definito nell’Art. 1 della Direttiva gli enti che vogliano realizzare percorsi formativi autorizzati dovranno prima accreditarsi secondo la nuova procedura di accreditamento, rispondendo ai requisiti per l’accreditamento in ingresso. Una volta accreditati potranno presentare presso gli uffici provinciali di competenza i percorsi formativi per cui intendono richiedere autorizzazione. Qualora l’autorizzazione venga concessa tali Enti saranno inseritoi nell’“Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di corsi privati non finanziati”.


I Soggetti che stanno realizzando corsi autorizzati ai sensi della legge regionale n. 23 del 25.2.1992 possono continuare a realizzare tali corsi in seguito all’entrata in vigore della nuova Direttiva sull’accreditamento?

Come previsto dall’Articolo 19 della Direttiva l’autorizzazione rimane in vigore solo se tali Enti provvedono ad Accreditarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della direttiva stessa. Inoltre, le Norme transitorie previste dall’Articolo 19 evidenziano la possibilità di accreditarsi in ingresso anche per quegli Enti che, seppur non costituiti da almeno tre anni come richiesto dai requisiti di ammissibilità all’Art. 8, abbiano in corso percorsi formativi autorizzati o che abbiano presentato richiesta in tal senso presso le amministrazioni provinciali entro il 30 settembre 2007.


I soggetti che si accreditano perché vogliono realizzare percorsi formativi autorizzati ai sensi della Legge Regionale 23 del 25.2.1992 possono accedere anche ai finanziamenti pubblici erogati tramite avvisi e bandi pubblici della Regione Lazio?

Ovviamente si, poiché il processo di accreditamento è unico e si configura come presupposto sia per la partecipazione a bandi ed avvisi che per la richiesta di autorizzazione di specifici percorsi formativi. Questa novità armonizza la normativa della Regione Lazio a quella della maggior parte delle altre regioni italiane.


Se un soggetto non è accreditato può partecipare ai bandi/avvisi pubblici?

Come regolamentato nell’Art. 1 “l’accreditamento non costituisce un requisito per l’accesso alle procedure di selezione messe in atto per l’assegnazione di finanziamenti, ma costituisce il vincolo per l’assegnazione dei finanziamenti stessi”. Ciò significa che un soggetto può partecipare ad un avviso/bando nelle more del processo di accreditamento fermo restando che per l’assegnazione dei finanziamenti il soggetto deve essere accreditato. Il bando specificherà meglio tale situazione.


I soggetti che, una volta accreditatisi, svolgono per tre o più anni attività formative autorizzate ai sensi della Legge Regionale 23 del 25.2.1992 possono, quindi, fare domanda per l’accreditamento definitivo?

No, la sola attività formativa realizzata attraverso percorsi formativi autorizzati ai sensi della legge 23 del 25.2.1992 non costituisce un requisito sufficiente per accedere all’accreditamento definitivo. Invece, come specificato nell’Art. 5, “possono richiedere l’accreditamento definitivo i soggetti costituiti da almeno tre anni, che hanno realizzato attività formativa e/o di orientamento finanziata o co-finanziata da fondi pubblici”. Infatti, i soggetti che intendono accreditarsi in via definitiva devono dimostrare, oltre ai requisiti previsti per l’accreditamento in ingresso, anche requisiti relativi a:

  • interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
  • efficacia ed efficienza nei tre anni precedenti la domanda di accreditamento, in quanto non hanno realizzato (avviato e concluso) attività a finanziamento e/o cofinanziamento pubblico nel periodo di riferimento;
  • volume dell’attività di formazione e/o orientamento derivante dai dati di bilancio degli ultimi tre anni.